Deducibilità e detraibilità delle spese di telefonia

telefonia

Secondo quanto stabilito dall’art. 102 co. 9, Tuir ( reddito d’impresa) e dall’art. 54 comma 3 bis (lavoro autonomo) i costi relativi all’ammortamento, locazione, noleggio e impiego di apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica sono deducibili, dal reddito d’impresa, nella misura dell’80%.

La deducibilità limitata all’80% del costo sostenuto opera con riferimento: i) ai costi dei servizi telefonici, ivi incluse le spese sostenute per l’acquisto delle ricariche telefoniche ovvero delle schede prepagate; ii) ai costi (tra cui ammortamenti, canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio, spese di impiego e manutenzione) relativi a beni (materiali ed immateriali, ivi compreso il software) utilizzati per la connessione telefonica operata nell’ambito dell’attività d’impresa o professionale, limitatamente a quelli indispensabili per il collegamento a tali linee telefoniche.

Tra le spese in commento rientrano, come detto, anche quelle sostenute per la telefonia fissa e mobile, anche se riguardano l’acquisto di ricariche telefoniche e schede prepagate. Con riferimento a quest’ultime due fattispecie l’Agenzia delle Entrate ha precisato che ai fini del riconoscimento della deducibilità è necessario che i suddetti costi siano connotati dei seguenti requisiti: i) inerenza (all’attività professionale o artistica svolta); ii) tracciabilità della spesa (la quale deve essere stata effettivamente sostenuta dal contribuente e con riferimento alla quale devono essere note le modalità di pagamento utilizzate).

Si rammenta, infine, che, a partire dal 2008 l’IVA sulla telefonia mobile è diventata totalmente detraibile a condizione che il bene sia utilizzato interamente per l’attività d’impresa e di lavoro autonomo. Con la nuova disciplina, la detrazione per i telefoni cellulari e per i servizi di telefonia mobile è consentita secondo i criteri ordinari previsti dall’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, ovvero in funzione dell’utilizzo del bene o servizio acquistato dell’esercizio d’impresa, arte o professione.

Pertanto, l’imprenditore che : i) è in grado di dimostrare che tutte le spese di telefonia mobile sono riferibili interamente all’attività d’impresa, potrà detrarre nella misura del 100%, l’IVA assolta sulle fatture; ii) non è in grado di quantificare in maniera esatta l’uso aziendale e l’uso personale, potrebbe detrarre l’IVA nella misura del 50%, atteso che la Finanziaria 2008 ha previsto che sino all’anno 2012, i controlli dell’Amministrazione finanziaria siano concentrati sui contribuenti che hanno detratto l’imposta in misura superiore al 50%.

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