Omessa comunicazione all’ENEA per il recupero edilizio senza sanzioni

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L’invio è obbligatorio anche per sisma bonus e bonus mobili se ne deriva un risparmio energetico, ma in caso di omissione resta la detrazione

 

 

 

In relazione agli interventi di recupero edilizio, agli interventi antisismici ed al c.d. “bonus mobili” deve essere trasmessa telematicamente all’ENEA un’apposita comunicazione (art. 16 comma 2-bis del DL 63/2013). Detta comunicazione, che deve essere trasmessa in relazione agli interventi ultimati a decorrere dal 1° gennaio 2018, deve essere inviata soltanto per gli interventi dai quali derivi un risparmio energetico.
Al riguardo la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46 pubblicata ieri, 18 aprile 2019, ha chiarito che in caso di omessa trasmissione all’ENEA della comunicazione relativa ai suddetti interventi, seppur sia obbligatoria per il contribuente, non determina la perdita del diritto a beneficiare della detrazione fiscale.
L’invio dei dati, infatti, è richiesto soltanto al fine di monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito e non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento.
 
Con riguardo gli interventi volti al recupero edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, fa presente l’Amministrazione finanziaria, il DM 18 febbraio 1998 n. 41 con il quale è stato adottato il regolamento recante le norme di attuazione e le procedure di controllo in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia, non contempla fra le cause che determinano la perdita del diritto alla detrazione elencate all’art. 4 la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all’ENEA.
In relazione alla detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi alla riqualificazione energetica degli edifici di cui ai commi 344-349 dell’art. 1 della L. n. 296/2006, invece, la posizione dell’Agenzia è diversa.
 
L’art. 4 comma 1-bis del DM 19 febbraio 2007, attuativo dell’art. 1 comma 349 della L. 296/2006, stabilisce infatti che il contribuente che intende avvalersi delle detrazioni IRPEF/IRES spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici deve trasmettere una comunicazione all’ENEA contenente i dati relativi ai lavori eseguiti entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
 
Secondo l’Amministrazione finanziaria, tale comunicazione all’ENEA è un requisito per fruire della detrazione per la riqualificazione energetica e la sua omessa trasmissione rappresenta una causa di decadenza dal diritto di beneficiare dell’agevolazione. Conseguentemente, la sua omissione può essere sanata solo mediante la remissione in bonis ex art. 2 comma 1 del DL 16/2012, pagando la sanzione di 250 euro ed effettuando l’adempimento entro la prima dichiarazione utile (si vedano le circolari Agenzia delle Entrate n. 7/2018, n. 38/2012 e n. 13/2013, § 2.2 e la risposta n. 70 aggiornata al 2 aprile 2013).
 
Diverso discorso per gli interventi di riqualificazione energetica.
In ogni caso, a prescindere dalla tipologia dell’intervento eseguito si ricorda che, di regola, la trasmissione dei dati all’ENEA deve avvenire:
– entro 90 giorni dalla fine dei lavori;
– in via telematica, attraverso il sito internet https://detrazionifiscali.enea.it/ (in alcuni casi, in relazione ad interventi di riqualificazione energetica particolarmente complessi, è possibile, in subordine, trasmettere la comunicazione a mezzo di raccomandata), ai sensi dell’art. 4 del DM 19 febbraio 2007.
Per gli interventi ultimati dal 1° gennaio 2019 all’11 marzo 2019, tuttavia, la comunicazione deve essere trasmessa entro il 10 giugno 2019 (in quanto il 9 è domenica).
 
Si ricorda che i 90 giorni entro cui procedere all’invio della documentazione all’ENEA decorrono dalla data del c.d. “collaudo” dei lavori, a nulla rilevando il momento (o i momenti) di effettuazione dei pagamenti (ris. Agenzia delle Entrate 11 settembre 2007 n. 244, risposta n. 3 e guida Agenzia delle Entrate ottobre 2018).
Qualora il collaudo non sia necessario in considerazione del tipo d’intervento svolto (es. sostituzione di finestre comprensive di infissi), la data di fine lavori può essere comprovata dalla documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori o dal tecnico che compila la scheda informativa (circ. Agenzia delle Entrate 23 aprile 2010 n. 21, § 3.1).
 
Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.
Nelle risposte ENEA 11 marzo 2019 è precisato che per “data di fine lavori” si può considerare:
– la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori quando prevista;
– la data di collaudo anche parziale;
– la data della dichiarazione di conformità quando prevista.
Per gli elettrodomestici si può considerare, invece, la data del bonifico o di altro documento di acquisto ammesso (risposte ENEA 11 marzo 2019).
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