Comunicazione preventiva per prestazioni occasionali nuovo obbligo da 21/12/2021

Anche le prestazioni autonome occasionali in essere al 21 dicembre 2021 sono soggette a comunicazione preventiva, introdotta con la conversione del DL 146/2021 nella L. 215/2021. Lo conferma l’Ispettorato nazionale di lavoro (INL) che, con la nota n. 29 pubblicata ieri, di concerto con il Ministero del Lavoro, ha fornito le prime indicazioni operative per dare attuazione al nuovo obbligo previsto dall’art. 14 comma 1 del DLgs. 81/2008. 

Nell’ambito di tale disposizione, che disciplina la sospensione dell’attività imprenditoriale, è stato previsto che, con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo della tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori sia oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica.

La collocazione di questo obbligo all’interno del citato art. 14 porta l’Ispettorato a ritenerlo applicabile esclusivamente alle medesime imprese soggette al provvedimento di sospensione. Pertanto, solo i committenti che operano in qualità di imprenditori sono tenuti a effettuare la comunicazione di avvio delle prestazioni occasionali.

La nota chiarisce l’esatto campo di applicazione, circoscrivendo l’obbligo unicamente nei confronti delle prestazioni disciplinate lavoristicamente dall’art. 2222 c.c., ma richiamando, nel contempo, anche l’art. 67 del TUIR, ove alla lettera l), tra i redditi diversi, si citano quelli “derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”.

Restano, invece, escluse da ogni obbligo comunicazionale le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all’art. 2 comma 1 DLgs. 81/2015; i rapporti disciplinati dall’art. 54-bis del DL 50/2017 (ex voucher), nonché le professioni intellettuali, regolate dall’art. 2229 c.c. e in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA, purché l’attività corrisponda a quella per la quale è aperta partita IVA.

Fuori dal campo di applicazione, poi, i rapporti di lavoro “intermediato da piattaforma digitale”, che comprendono anche le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, di cui al citato art. 67 comma 1 lett. l) del TUIR, le quali, tuttavia, sono ora soggette (DL 152/2021 convertito) a comunicazione UniLav (art. 9- bis del DL 510/1996) entro il ventesimo giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro.

Quanto alle modalità di effettuazione della comunicazione, la norma rinvia all’art. 15 comma 3 del DLgs. 81/2015, in tema di lavoro intermittente. Il Ministero provvederà ad aggiornare gli applicativi affinché si possa procedere similmente a quanto avviene per il lavoro a chiamata.

Nelle more, la comunicazione dovrà essere effettuata a mezzo email ordinaria, non certificata, da inoltrare a un indirizzo dedicato, riferito all’Ispettorato competente per territorio.

Dovrà essere indicata una serie di informazioni utili all’identificazione e al monitoraggio della prestazione autonoma occasionale. In particolare, oltre ai dati del committente e del prestatore, andranno riportati, direttamente nel corpo della email, il luogo della prestazione, una sintetica descrizione dell’attività e soprattutto la data di inizio della prestazione ed il presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio. Tali ultimi elementi sono fondamentali per determinare il rispetto della tempistica di inoltro della comunicazione, che dovrà essere antecedente l’inizio della prestazione.

L’obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della nota in commento. Per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro i prossimi 7 giorni di calendario e cioè entro il 18 gennaio 2022 (compreso).

Va ricordato che, nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione. Tra i dati non essenziali è prevista l’indicazione del compenso che, se già pattuito, dovrà essere indicato fin da subito. Infine, la comunicazione potrà essere anche oggetto di annullamento o di modifica, da inviare sempre a mezzo mail prima dell’inizio della prestazione.

Omettere la comunicazione (anche quando non viene rinnovata per rapporti che si protraggono oltre il tempo originariamente comunicato) comporta l’applicazione di una sanzione da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non potendosi applicare la diffida ex art. 13 del DLgs. 124/2004, in concreto la sanzione sarà pari a 833,33 euro.

Print Friendly, PDF & Email
Questa voce è stata pubblicata in Inps, Lavoro e dipendenti, Lavoro occasionale. Contrassegna il permalink.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.