I metodi della contabilità semplificata

L’articolo 18 del Dpr 600/1973 prevede per le imprese in contabilità semplificata di adottare tre diversi metodi contabili: metodo degli “incassi e pagamenti”, metodo della contabilità Iva integrata e, infine, metodo delle registrazioni.

Il primo metodo, previsto dai commi 2 e 3 del nuovo articolo 18, rappresenta la regola generale e consiste nel tenere due separati registri in cui annotare incassi e pagamenti; per quanto riguarda gli incassi devono essere annotati indicando:

a) l’importo;
b) le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;
c) gli estremi della fattura o altro documento emesso.

Per quanto riguarda le spese, queste devono essere annotate cronologicamente, in diverso registro e con riferimento alla data di pagamento. Per ciascuna spesa devono essere fornite le altre indicazioni previste per le entrate. Entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi devono poi essere annotati sui medesimi registri anche i componenti di reddito diversi da quelli che generano incassi o pagamenti, ovvero gli ammortamenti, minusvalenze, plusvalenze.

La contabilità Iva

Il secondo metodo si basa sulla contabilità Iva. Il comma 4 dell’articolo 18 dispone che i registri degli incassi e dei pagamenti possono essere sostituiti dai registri Iva qualora vi siano iscritte separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini dell’imposta.
Come già avviene, infatti, la contabilità Iva è idonea anche ai fini delle imposte dirette qualora siano annotate separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini dell’Iva (ad esempio, aggi, interessi passivi, eccetera). Chi adotta questo metodo non deve annotare incassi e pagamenti ma, al contrario, gli eventuali importi dei mancati incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.

Le registrazioni

L’ultimo criterio adottabile, individuato dal comma 5, è quello delle registrazioni ed è l’unico per il quale deve essere espressa una specifica opzione (nella dichiarazione Iva relativa all’anno 2017) e prevede un vincolo triennale. Con tale metodo si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento. Ne consegue, quindi, che il volume d’affari rappresenta anche l’ammontare dei ricavi percepiti, mentre le fatture di acquisto registrate rappresentano le spese sostenute. Non devono, quindi, essere annotati né incassi, né pagamenti, occorre tuttavia integrare le registrazioni ai fini Iva con le altre operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva.
Questo metodo, seppur comodo, deve essere valutato anche in relazione alle discrasie che può provocare nei redditi dei vari periodi. Si pensi al caso in cui venga acquistata una importante quantità di merce da consegnare ai clienti nell’anno successivo; la fattura di acquisto registrata nell’anno può generare una grossa perdita mentre nell’anno successivo in cui la merce verrà fatturata si rileverà un reddito elevato. Resta comunque valida la possibilità di adottare la contabilità ordinaria ai sensi del comma 8 dell’articolo 18; tuttavia, in deroga al Dpr 422/1997, il quale prevede un vincolo annuale in caso di cambio di regime contabile, coloro che decidono di passare al regime di contabilità ordinaria sono soggetti ad un vincolo triennale.

Si ricorda, infine, che nessuna novità è prevista in merito alle regole di fatturazione e registrazione che restano quindi le medesime. Pertanto, ai sensi dell’articolo 23 del Dpr 633/1972, le fatture di vendita devono essere registrate entro 15 giorni con riferimento alla data di emissione, mentre le fatture differite devono essere registrate entro il 15 del mese successivo e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di acquisto devono, invece, essere registrate anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale è esercitato il diritto alla detrazione ed entro il termine massimo del secondo anno successivo a quello in cui matura il diritto alla detrazione.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Questa voce è stata pubblicata in Contabilità, NORMATIVA e contrassegnata con , , , , . Contrassegna il permalink.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.