Cosa fare in caso di incidente con auto non assicurata?

Per garantire il diritto di risarcimento di chi subisce il sinistro è stato istituito nel 1971 il Fondo di garanzia per le vittime della strada che interviene nelle casistiche in cui vengono coinvolti in incidenti stradali mezzi non assicurati oppure mezzi che non vengono identificati, principalmente nei casi in cui ci siano vittime.

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è un fondo gestito dalla Consap (Concessionaria servizi assicurativi pubblici) che ha il compito di garantire il risarcimento ai danneggiati in un sinistro con auto non assicurate o con un mezzo non identificato. È presente sul territorio nazionale attraverso delle Compagnie assicuratrici designate, che variano da Regione a Regione e che subentrano come se il mezzo non assicurato o non identificato fosse cliente presso di loro. Il Fondo è alimentato da un’aliquota presente nel premio della Rc auto obbligatoria che pagano i conducenti corretti.
Come richiedere il risarcimento? La richiesta di risarcimento da parte del danneggiato va inoltrata alla Compagnia assicuratrice che gestisce le pratiche a nome del Fondo nella Regione in cui è avvenuto l’incidente. Per visualizzare l’elenco delle Società per ogni Regione è necessario collegarsi al sito Internet www.consap.it – Fondi e Attività – Fondo di garanzia per le vittime della strada – Elenchi Imprese. Una copia della modulistica completa va inviata anche alla Consap in qualità di gestore del fondo. Insieme ai moduli si deve presentare ogni documento utile, come il verbale di un’autorità intervenuta sul luogo del sinistro, i referti medici, le prove testimoniali, ecc.
Per inoltrare la richiesta di risarcimento le tempistiche sono: 2 anni per i danni a persone e cose dalla data dell’incidente e 10 anni nel caso di decesso a causa del sinistro. Una volta inoltrata la pratica, la Compagnia assicurativa designata controlla che tutti i parametri per l’accesso al Fondo siano rispettati e, in caso di esito positivo, procede con il risarcimento. Entro 60 giorni dall’invio della documentazione la Compagnia deve comunicare un’offerta di liquidazione al danneggiato e la motivazione nel caso non sia intenzionata a liquidare, mentre nel caso in cui il veicolo sia assicurato con assicurazione in liquidazione coatta amministrativa il tempo di risposta è di 6 mesi.
Per la formulazione corretta della domanda è necessario inserire: il luogo e l’ora in cui l’incidente è avvenuto; la dinamica del sinistro; i dati del richiedente; i dati del conducente e del proprietario del veicolo; i dati identificativi dei veicoli coinvolti (targa, marca, modello); la denominazione della Compagnia assicuratrice del mezzo danneggiato; la specificazione che il mezzo danneggiante non è identificato o non è assicurato; nel caso in cui siano intervenute autorità di pubblica sicurezza i loro estremi.
In caso di soli danni a cose è necessario indicare l’entità del danno (allegando se disponibili una copia della fattura per le riparazioni se queste sono già state eseguite oppure un preventivo); il luogo, i giorni e gli orari nei quali il mezzo e le cose sono disponibili per essere sottoposti a perizia.
In caso di danni fisici è necessario indicare l’entità delle lesioni (allegando una copia della relazione di perizia medico legale) e l’attestazione medica che dimostri l’avvenuta guarigione.

 

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