Documento riepilogativo e spesometro

Spesometro

All’interno dello spesometro un ruolo importante di semplificazione può essere svolto dal documento riepilogativo, disciplinato dall’art.6, commi 6 e 7 del D.P.R. 695/1996.
Il documento riepilogativo consente ai soggetti passivi IVA di registrare le fatture attive e passive, di importo non superiore a 300 euro, anziché singolarmente, attraverso un documento unico, nel quale devono essere indicati: i numeri delle fatture a cui si riferisce, l’ammontare complessivo delle operazioni e l’ammontare dell’imposta distinto per aliquota applicata.
Il limite dei 300 euro deve intendersi al netto dell’IVA (cfr. Risoluzione 29/E/1996).
L’annotazione nei corrispondenti registri IVA acquisti e vendite viene effettuata con la tempistica dettata dagli articoli 23 e 25 del D.P.R. 633/1972.

Annotazione nei registri
– Le fatture o le autofatture emesse nel corso di un mese, di importo inferiore a 300 euro, possono essere registrate cumulativamente, attraverso un documento riepilogativo, entro il termine di 15 giorni, rispettando sempre il mese di riferimento.

Le fatture di acquisto, sempre per importi inferiori a 300 euro, possono essere annotate complessivamente, tramite un documento riepilogativo nel modo descritto dalla Risoluzione n.80/E/2012, come segue:
– le singole fatture vanno numerate progressivamente al pari di quelle superiori a detto importo;
– le stesse fatture al di sotto dei 300 euro devono essere riportate nel documento riepilogativo;
– il documento riepilogativo va annotato autonomamente con un proprio numero progressivo.

Nel caso degli acquisti, la registrazione del documento riepilogativo non ha un termine perentorio, dato che il diritto alla detrazione, come previsto dall’art.19 del D.P.R. 633/1972, può essere esercitato con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile.
Per poter detrarre l’imposta, le fatture di acquisto devono essere registrate, al più tardi, entro tale termine, ma in ogni caso prima della liquidazione periodica o della dichiarazione annuale nella quale la detrazione viene operata.

La compilazione del modello di spesometro
– Anche nella compilazione del modello di spesometro, il documento riepilogativo viene gestito in modo unitario. Infatti, nelle sezioni del quadro “FA”, in caso di opzione per l’invio dei dati in forma aggregata, nella cella 3 va barrata la casella “Documento riepilogativo” e nelle sezioni dei quadri “FE” ed “FR”, in caso di comunicazione dei dati in forma analitica, vi è la possibilità di indicare il riferimento al “documento riepilogativo”, che si presenta alternativo rispetto all’indicazione del codice fiscale e della partita IVA della controparte.
Se, infatti, inizialmente si era ipotizzato che andassero indicati i dati del soggetto che compila il documento riepilogativo (partita Iva e CF dell’emittente le fatture), le istruzioni ministeriali del 10.10.2013 hanno chiarito che la selezione della casella “Documento riepilogativo” (casella 3 del rigo FE001 e casella 2 del rigo FR001), non comporti la compilazione (inibisca) dei campi “Partita IVA cliente”, “Codice fiscale Cliente”.
I campi “Partita IVA cliente”, “Codice fiscale Cliente” e “Flag Documento riepilogativo” devono essere valorizzati in alternativa.
Il contribuente deve quindi, provvedere esclusivamente all’immissione dei dati del documento che sintetizza le fatture di importo inferiore ai 300 €, quindi vanno compilati solo i campi “Importo” e “Imposta”, che accoglieranno la somma degli importi (imponibili\non imponibili\esenti) delle fatture oggetto di riepilogo, nonché l’imposta complessivamente conteggiata.
Ai fini della selezione dei dati da estrarre deve essere utilizzata, se presente, la “Data di registrazione”. In assenza deve essere utilizzata la “Data del documento”.
È obbligatorio indicare, alternativamente, la “Data del documento” oppure la “Data di registrazione” e il “Numero fattura/Documento Riepilogativo” è obbligatorio.
Tale possibilità si estende anche ai cessionari e committenti che devono assolvere l’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. reverse charge) ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.P.R. 633/1972.

Una buona alternativa per i commercianti al dettaglio e i professionisti in semplificata
– Considerando che le operazioni oggetto di fatturazione debbono essere comunicate senza soglia, l’utilizzo del documento riepilogativo potrebbe essere per molti contribuenti una concreta possibilità di semplificazione dell’attività amministrativa.

Questo è vero soprattutto per i commercianti al dettaglio, che per il 2012 e 2013 e a pochi giorni dalla scadenza, anche per il 2014 ( provv.Agenzia Entrate n° 44922 del 31/3/2015 e comunicato stampa del 31/3/2015 ),  in via transitoria, sono tenuti a segnalare soltanto le fatture emesse di importo superiore a 3.600 euro e per i professionisti in semplificata (es. medici).

Nella Ris. 80/E del 2012 l’Agenzia delle Entrate ha affermato che tale possibilità è ammessa per il professionista in semplificata.
Seppure la norma non sembra di per sé essere inapplicabile ai contribuenti in contabilità ordinaria, si ritiene che, pur nel silenzio dell’Amministrazione Finanziaria, tale modalità di registrazione non possa essere utilizzata, per ragioni di sistema, da tali contribuenti. Infatti, per i contribuenti in regime di contabilità ordinaria, civilisticamente le annotazioni sul libro giornale vanno fatte giorno per giorno e non in maniera cumulativa; di conseguenza, l’annotazione unica contrasterebbe con tale obbligo, in quanto altererebbe la situazione economico-finanziaria giornaliera.

Il professionista in contabilità semplificata, secondo quanto prescritto dalla Risoluzione n.80/E/2012, inoltre, può utilizzare il documento riepilogativo delle fatture emesse e /o ricevute di importo inferiore a 300 euro non soltanto per effettuare le registrazioni previste ai fini Iva, ma anche per le annotazioni rilevanti ai fini delle imposte dirette, effettuate nei medesimi registri Iva, in sezioni separate.

L’Amministrazione Finanziaria ha aggiunto, però, che “per motivi di omogeneità” l’utilizzo di tali documenti riepilogativi ai fini delle imposte dirette può avvenire soltanto se le fatture emesse e/o ricevute riepilogate in essi sono state tutte saldate. In tale ipotesi, come data del documento riepilogativo deve essere considerata quella dell’ultimo incasso o pagamento indicato nel prospetto. Per contro, le fatture non saldate al momento della registrazione del documento riepilogativo, anche se di importo inferiore a 300 euro, andranno registrate separatamente.
Nella parte finale del documento di prassi in oggetto, è stato inoltre ricordato che le fatture emesse e/o ricevute, riepilogate nei menzionati documenti, dovranno comunque essere conservate, unitamente ad essi, ai fini dei controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Print Friendly, PDF & Email
Questa voce è stata pubblicata in Iva e contrassegnata con , , , . Contrassegna il permalink.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.