Il mese di Febbraio coincide con la stagione della caccia dei certificati di ritenuta d’acconto, prezioso documento per i professionisti necessario allo scomputo di quanto trattenuto dai sostituti di imposta
Il lavoro è improbo e spesso i sostituti prestano scarsa attenzione all’adempimento.
Facciamo il punto della situazione:
– Sostituto: è soggetto alla sanzione di €. 258 per singola certificazione omessa (per tale motivo si consiglia l’invio tramite racc. A/R)
– Percipiente: la certificazione costituisce titolo per lo scomputo delle ritenute dall’imposta lorda determinata in Unico dal percipiente. E’ comunque ammesso scomputare le ritenute subite documentando l’effettivo assoggettamento a ritenuta del compenso.
Ciò potrà avvenire con l’esibizione congiunta di (RM 68/2009 ):
- copia della fattura: per la verifica del compenso lordo
- documentazione bancaria (es.: estratto del C/C bancario, ricevuta di bonifico, ecc.): per la verifica dell’incasso al netto della ritenuta
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio: il contribuente dichiari:
- che la documentazione bancaria è riferita ad una determinata fattura regolarmente contabilizzata (il bonifico potrebbe non riportare gli estremi della fattura)
- che non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto riferiti a tale compenso.