Vendere e comprare in Europa: NO senza autorizzazione

intraA fini di adeguamento alla normativa europea in materia di operazioni intracomunitarie e di contrasto delle frodi, l’articolo 27 del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha a suo tempo introdotto specifiche misure volte a garantire un più stretto monitoraggio dei contribuenti che effettuano operazioni intracomunitarie e l’affidabilità dei dati relativi alle controparti negli scambi commerciali. 

Il decreto legge in esame introduce l’innovativa ” preventiva autorizzazione” allo svolgimento delle operazioni intracomunitarie, senza la quale non è possibile acquistare o vendere beni e servizi all’interno dei paesi Cee fuori dal proprio stato.

E’ noto agli operatori che per poter effettuare scambi intracomunitari, è indispensabile che la partita iva della propria o altrui azienda, sia inclusa nel database “Vies” contenente le partite iva “abilitate” ad operare nell’ambito intracomunitario.

Mentre prima dell’ingresso della normativa sopra indicata, TUTTI gli operatori potevano operare in campo intracomunitario essendo la propria partita iva inclusa nel Vies, dall’ingresso della nuova norma sono inclusi nel Vies solamente:

– gli operatori intracomunitari che avevano effettuato operazioni intra nel 2009 e 2010;

– i nuovi operatori che hanno ottenuto la “preventiva autorizzazione”.

Per i nuovi operatori si tratta di presentare istanza presso l’Agenzia delle Entrate di competenza del proprio domicilio fiscale ed attendere l’esito dei controlli esperiti i quali, si ha l’introduzione della propria partita Iva nel sistema Vies oppure, in caso di fondati motivi ostativi, si otterrà provvedimento di diniego contestabile in Commissione Tributaria.

Allegato a questo post, è possibile visionare la  circolare dell’Agenzia delle Entrate n°39/E del 1/8/2011 che contiene tutte le informazioni necessarie al corretto adempimento, ivi inclusi i fac simili di domande per l’inclusione o esclusione dal Vies.

 

circolare dell’Agenzia delle Entrate n° 39/E del 1/8/2011 

 

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