Utili della società estinta, solo una prova pesante «incastra» il socio

Socio
Il socio risponde dei debiti erariali della società estinta solo se l’Amministrazione finanziaria dimostra che gli è stato distribuito parte dell’attivo e che le somme sono state riscosse. A precisarlo è la Ctp di Parma, con la sentenza 505/06/14 (presidente Cicciò, relatore Bandini) depositata il 22 settembre scorso.

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento – denominato atto di accertamento dì responsabilità dei soci e dei liquidatori – notificato a un contribuente, socio al 50% di un’impresa estinta nel 2008, per somme pari alla metà delle maggiori imposte accertate in capo alla società stessa. L’ufficio, in sintesi, ha ritenuto responsabili i soci in base all’articolo 36 del Dpr 602/73 e all’articolo 2495 del Codice civile. In particolare si sosteneva che la responsabilità del socio non è commisurata solo a quanto riscosso da quest’ultimo in base al bilancio finale di liquidazione, ma ricomprenderebbe anche le distribuzioni di ricchezza percepite fino ai due periodi d’imposta antecedenti alla messa in liquidazione. In tale ambito rientravano quindi anche gli utili extracontabili accertati in capo alla società, i quali, trattandosi di impresa a ristretta base azionaria, si presumevano distribuiti ai soci.

Ma i giudici hanno ritenuto la tesi del Fisco errata sotto un duplice profilo. Innanzitutto – si legge nella sentenza – manca la prova che il socio avesse effettivamente e in concreto ricevuto somme dalla società. In sostanza, per fondare la responsabilità (sussidiaria) del socio per il pagamento di imposte dovute dall’impresa, non è sufficiente una presunzione come quella utilizzata dall’ufficio. Tra l’altro, l’Agenzia aveva operato avvalendosi di una doppia presunzione: quella di percezione di somme come utili extracontabili e quella di responsabilità del socio nel pagamento del debito verso l’Erario da parte della società. Ma così il contribuente sarebbe stato costretto a fornire una prova di un fatto negativo, dimostrando di non aver percepito effettivamente tali somme. La prova, invece, ricade sull’ufficio, che, nel caso esaminato dalla Ctp di Parma, aveva opposto solo la «ragionevole possibilità» che gli utili occultati fossero stati distribuiti ai soci. Lo stesso principio è stato affermato anche dalla Cassazione, la quale ha precisato che «il Fisco, il quale voglia agire nei confronti del socio, è tenuto a dimostrare il presupposto della responsabilità di quest’ultimo, e cioè che, in concreto, vi sia stata la distribuzione dell’attivo e che una quota di tale attivo sia stata riscossa, ovvero che vi siano state le assegnazioni sanzionate dalla norma fiscale» (sentenza 11968/2012 e, conforme, sentenza 7676/2012).

La pronuncia della Ctp evidenzia poi un mutamento nell’orientamento della Cassazione in tema di distribuzione ai soci di utili extrabilancio: non si tratterebbe più di una presunzione da applicare automaticamente, essendo necessario anche «un ulteriore riscontro probatorio».

Inoltre, i giudici accolgono il ricorso del contribuente anche in relazione all’interpretazione delle norme a base della pretesa erariale dall’ufficio. Infatti, da un lato, la responsabilità sussidiaria del socio è prevista dall’articolo 36 del Dpr 602/73 solo per l’Ires (e non anche per le altre imposte); dall’altro lato, la Ctp non ha ritenuto pertinente il richiamo all’articolo 2495 del Codice civile per assenza di prova nella riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione. Dunque, per contestare al socio un maggior reddito derivato dalla distribuzione di utili extracontabili, l’ufficio non avrebbe dovuto far leva sull’articolo 36, ma inviare un distinto atto impositivo.

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