Svalutazioni delle rimanenze di immobili sempre indeducibili

ImmobiliCon la risoluzione n. 78  del 12 novembre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la svalutazione delle rimanenze dei beni valutati a costo specifico è fiscalmente irrilevante. Conseguentemente, le imprese che vi procedono sono obbligate ad effettuare in sede di dichiarazione una variazione in aumento, che va a neutralizzare sotto il profilo fiscale la componente negativa iscritta a Conto economico. 

Perno del ragionamento svolto dalla risoluzione è quello per cui il meccanismo adottato dall’art. 92 del TUIR per la valorizzazione ai fini fiscali delle rimanenze riguarda i soli beni fungibili, valutati secondo le classiche tecniche del LIFO a scatti o continuo, del FIFO o del costo medio ponderato. Diversamente, per i beni valutati secondo il criterio del costo specifico, il valore ai fini fiscali sarebbe sempre rappresentato dal costo stesso, essendo invece irrilevanti le riduzioni che, invece, sono obbligatorie in bilancio, in quanto il comma 1 dell’art. 92 stesso indica che i criteri di valutazione ivi indicati riguardano “le rimanenze finali la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell’articolo 93”.
Di fatto, la rilevanza fiscale dei minori valori dei beni valutati a LIFO, FIFO o media ponderata si porrebbe, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, quale deroga al principio generale del costo, che caratterizza la generalità dei beni, immobilizzati o del circolante.

I principi contenuti nella risoluzione interessano, naturalmente, tutto il settore edile, nel quale, viste le specificità dei beni, i quali non sono naturalmente suscettibili di assumere un carattere fungibile, la valutazione avviene di regola secondo il criterio del costo specifico, valorizzando ciascun terreno o fabbricato secondo quelle che sono le sue caratteristiche proprie.

Va detto che l’interesse della risoluzione potrebbe riguardare anche il caso inverso, nel quale il valore del bene si sia incrementato per effetto di provvedimenti di rivalutazione; va ricordato, sul punto, l’approfondimento Assonime 7/2010 (che riguardava il particolare caso delle rivalutazioni divenute inefficaci per la mancate edificazione delle aree), in un certo senso conforme a quello della risoluzione 78/2013 in quanto anch’esso ritiene che il principio per cui i maggiori valori iscritti in bilancio relativamente alle rimanenze costituiscono materia imponibile (art. 92, comma 1, del TUIR) si riferisce ai soli beni merce fungibili; essendo, invece, gli immobili per definizione beni infungibili ci si deve rifare al criterio di valutazione previsto per tali beni, rappresentato dal costo specifico.

Secondo la stessa Assonime, a questa linea interpretativa non sarebbe di ostacolo la formulazione dell’art. 110, comma 1, lettera c) del TUIR, che prevede l’irrilevanza fiscale dei maggiori valori iscritti per i soli beni diversi da quelli “merce”; lo stesso incipit del comma 1 prevede, come sopra evidenziato, che tale criterio si applichi nelle ipotesi in cui altre norme del TUIR non dispongano diversamente, mentre nel caso concreto vi sarebbe una norma (l’art. 92, appunto) che impone di adottare il costo sostenuto quale criterio di valutazione ai fini fiscali.

Questo principio rappresenterebbe, inoltre, una garanzia anche nei casi di riclassificazione di fabbricati dalle immobilizzazioni al circolante: come noto, infatti, non vi è una impostazione condivisa sul trattamento contabile della fattispecie, in quanto taluni sostengono che si possa semplicemente riclassificare il bene da un comparto all’altro dell’attivo del bilancio, mentre altri sostengono che sia più corretto transitare dal Conto economico, svalutando integralmente l’immobilizzazione e iscrivendo una variazione positiva delle rimanenze. Molto spesso la seconda via è percorsa con molti patemi, per il rischio che l’incremento delle rimanenze venga considerato materia imponibile: con l’ultimo intervento dell’Agenzia questo rischio dovrebbe svanire, in quanto i maggiori o minori valori dei beni merce valutati a costi specifici sono da considerarsi sempre fiscalmente neutri.

Print Friendly, PDF & Email
Questa voce è stata pubblicata in Immobili, Irpef Ires, NORMATIVA e contrassegnata con , , . Contrassegna il permalink.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.