Assonime ricorda che il punto 4.4 del provvedimento del 22 dicembre 2010 consente la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un’altra precedentemente inviata, purché essa si riferisca al medesimo periodo temporale e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati.
Tale operazione non dà luogo all’applicazione di alcuna sanzione (circ. Agenzia delle Entrate del 30 maggio 2011 n. 24).
Pertanto, è possibile rettificare la comunicazione relativa all’anno 2010 inviando una nuova comunicazione entro il prossimo 1° marzo 2012.