Sanzioni escluse se il registro viene stampato in sede di verifica

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26177/2011 depositata il 6/12/2011, ha stabilito un principio generale, in materia   di applicazione retroattiva della disciplina riguardante l’omessa riproduzione cartacea, all’atto dell’avvio di accessi ed      ispezioni, dell’annotazione delle operazioni registrate su supporti magnetici.

In particolare, ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della Commissione tributaria regionale, che – confermando quando stabilito dal giudice di primo grado – aveva accolto le ragioni del contribuente, tese ad escludere l’operatività delle sanzioni tributarie rispetto a comportamenti non più irregolari. La giurisprudenza di merito aveva, infatti, negato ogni ipotesi di punibilità, in virtù della considerazione che, all’atto dell’accesso dei verificatori e su richiesta degli stessi, era stato possibile trascrivere tempestivamente, sugli appositi registri, i dati memorizzati su supporti magnetici: tale condotta aveva consentito, pertanto, agli organi di controllo di individuare le fatture non emesse e non registrate.

La Cassazione, in primo luogo, ha riconosciuto l’applicazione retroattiva della versione originaria dell’art. 7, comma 4-ter del DL n. 357/94, secondo cui la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, ai sensi di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazione annuali, purché sia soddisfatta una condizione: tali libri devono, in sede di controlli ed ispezioni, essere aggiornati sugli appositi supporti magnetici, e vanno stampati contestualmente alla domanda avanzata dagli organi competenti, ed in loro presenza. Sul punto, si rammenta che l’orizzonte temporale di riferimento è stato esteso – a cura dell’art. 1, comma 161 della L. n. 244/2007 – di ulteriori 3 mesi, rispetto alla data di scadenza della trasmissione della dichiarazione.

Nel caso di specie, ovvero nel vigore dell’originaria formulazione dell’art. 7, comma 4-ter del DL n. 357/94, la Suprema Corte ha precisato come la disposizione – che equipara legalmente la tenuta dei registri cartacei a quella dei libri contabili eseguita con sistemi meccanografici – possa avere efficacia retroattiva, “nei limiti in cui esclude l’applicazione di sanzioni previste per il mancato adempimento di obblighi formali (di registrazione cartacea), assorbiti, in forza della sopravvenuta disposizione, dalla equipollenza delle registrazioni meccanografiche”.

L’orientamento della sentenza n. 26177/2011 appare, peraltro, coerente con il principio del “favor rei”, contemplato dall’art. 3, comma 2 del DLgs. n. 472/97, in virtù del quale – salvo diversa previsione di legge – nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, in base ad una disposizione posteriore, non costituisce una violazione punibile.

Orientamento coerente con il principio del “favor rei”

La Cassazione ha altresì invocato il comma 1 della predetta norma, al fine di escludere l’applicazione della sanzione di cui all’art. 6, comma 1 del DLgs. n. 471/1997, compresa tra il 100% ed il 200% dell’Iva relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio: quest’ultima disposizione è, infatti, entrata in vigore successivamente alla commissione della violazione, e come tale non rappresentante un valido presupposto di punibilità.

È stata, invece, ritenuta irrilevante la giurisprudenza di legittimità addotta dall’Agenzia delle Entrate a sostegno delle proprie ragioni, in quanto non riguardante l’applicazione delle sanzioni, come la sentenza n. 22851/2010 – pronunciata dalla Cassazione con riferimento alla fattispecie di indebita detrazione dell’IVA – e la n. 12972/2003, che si era occupata del metodo dell’accertamento induttivo del reddito d’impresa, utilizzato in caso di irregolare tenuta delle scritture contabili (art. 39, comma 2 del DPR n. 600/73).

La precedente sentenza n. 9412/2000, anch’essa richiamata dall’Amministrazione finanziaria, pareva, tuttavia, aver introdotto un generale principio interpretativo dell’art. 7, comma 4-ter del DL n. 357/94 – non ritenuto, però, decisivo dalla Suprema Corte – teso ad escluderne la retroattività: “non assegna un significato a regole già presenti nell’ordinamento, ma introduce deroghe alle previsioni codicistiche, recependo con particolari cautele la diffusa prassi dell’adozione di sistemi informatici di contabilità, e, quindi, essendo innovativa, non può operare per il passato, in assenza di espressa previsione”.

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