Ristrutturazioni edilizie ed eredi

RISTRUTTURAIZIONIPer la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie, la circolare 17/E/2015  ha chiarito che se l’erede, che detiene l’immobile direttamente al momento del decesso dell’avente diritto, concede poi in comodato o locazione l’immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione degli anni in cui l’immobile non è da lui detenuto direttamente. Se successivamente riotterrà la detenzione materiale e diretta del bene, potrà beneficiare delle rate residue.

3.3 Trasferimento mortis causa e rate residue della detrazione

DOMANDA: . L’art. 16-bis del TUIR dispone che in caso di trasferimento mortis causa della titolarità dell’immobile sul quale sono stati realizzati interventi di recupero edilizio negli anni precedenti, la detrazione non fruita in tutto in parte è trasferita, per i rimanenti periodi d’imposta, esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Nel caso in cui, dopo 14 alcuni anni dal trasferimento mortis causa, l’erede che aveva la detenzione materiale e diretta dell’immobile conceda in locazione o in comodato l’immobile, perde la detrazione delle restanti quote? In altri termini, è sufficiente che la detenzione materiale e diretta si sia verificata all’atto dell’accettazione dell’eredità oppure la condizione deve essere sussistere in ciascun anno per il quale si vuole fruire della detrazione pro-quota?

RISPOSTA: Con circolare n. 24/E del 2004 è stato chiarito che la “detenzione materiale e diretta del bene”, alla quale è subordinata la possibilità di continuare a fruire della detrazione da parte dell’erede, sussiste qualora l’erede assegnatario abbia la immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l’immobile ad abitazione principale. Con circolare 20/E del 2011, al par. 2.2, è stato ulteriormente specificato che l’erede, concedendo in comodato l’immobile, non può più disporne in modo diretto e immediato e, pertanto, non potrà continuare a beneficiare della detrazione per le spese di ristrutturazione sostenute dal de cuius. Coerentemente, si ritiene che la condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” debba essere sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione. Nel caso in cui l’erede, che deteneva direttamente l’immobile, abbia successivamente concesso in comodato o in locazione l’immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l’immobile non è detenuto direttamente. Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione o di comodato, riprendendo la detenzione materiale e diretta del bene

Print Friendly, PDF & Email
Questa voce è stata pubblicata in Ristrutturazioni e bonus e contrassegnata con , , , , , . Contrassegna il permalink.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.