Per definizione il genere umano è onnivoro .
Ma quale individuo vivente può essere identificato senza nessun ragionevole dubbio come l’ onnivoro per eccellenza ? Sicuramente lui : Andrew Zimmern. Continua a leggere
Per definizione il genere umano è onnivoro .
Ma quale individuo vivente può essere identificato senza nessun ragionevole dubbio come l’ onnivoro per eccellenza ? Sicuramente lui : Andrew Zimmern. Continua a leggere
Gli esportatori abituali che fatturano ai propri clienti in regime di non imponibilità IVA, ove acquistino prodotti e servizi dai propri fornitori subendo la rivalsa ordinaria del tributo, verrebbero a trovarsi in una situazione creditoria strutturale, con ciò dovendo immobilizzare ingenti risorse monetarie in attesa di poter ricevere a rimborso il credito ovvero di poterlo compensare con altre
imposte o contributi dovuti. Continua a leggere
Artigiani e Commercianti: L’importo risultante a credito dal quadro “RR” del modello UNICO può essere portato in compensazione nel modello F24, in tutto o in parte.
La compensazione può essere effettuata fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva a quella dalla quale risulta il credito. Continua a leggere
Sono allo studio e lavoro.
Fuori piove ed in sottofondo ho sul monitor Skytg24.
Qualcosa dentro di me mi dice che stasera sarà la volta buona e mentre indugio nel pensiero, le immagini mostrano la piazza del Vaticano.
All’improvviso la fumata che è….. enormemente bianca e copiosa: abbiamo il nuovo Papa.
Non riesco neanche per un secondo a pensare di che nazionalità sia, quanti anni avrà ecc….ma penso cosa ci possa essere di più grande per un uomo. Continua a leggere
Con il messaggio n. 4428 del 13/3/2013, l’INPS ha reso noto che gli utenti dell’Istituto potranno trasmettere la richiesta del CUD all’indirizzo richiestaCUD@postacert.inps.gov.it, utilizzando anche la posta elettronica ordinaria.
Con Ordinanza 19 febbraio 2013, n. 4003, la Corte di Cassazione ha stabilito la legittimità per il professionista di impugnare la cartella di pagamento IRAP prima del versamento dell’imposta.Nel caso di specie, il contribuente, ritenendosi non soggetto ad IRAP, non aveva presentato la dichiarazione né versato l’imposta, e l’l’Amministrazione finanziaria aveva emesso la cartella sulla base della dichiarazione dei redditi.I giudici di legittimità hanno precisato che, per l’impugnazione della cartella, non è necessario il versamento dell’imposta e la successiva domanda di rimborso, quindi senza necessità di oneri diversi e più gravosi. |
I dati catastali relativi agli immobili oggetto della dichiarazione di successione devono essere acquisiti d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate, sicché i contribuenti non sono più tenuti ad allegare alla dichiarazione di successione gli “estratti catastali”, come richiesto dall’art. 30 del DLgs. 346/90. Continua a leggere
Con Circolare 8 febbraio 2013, n. 24, l’INPS ha diramato le aliquote contributive dovute da artigiani ed esercenti attività commerciali per il 2013. Nello specifico, si prevede che:
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Secondo l’Ifel (Istituto per la finanza e l’economia locale) i terreni incolti, in quanto non qualificabili come “agricoli”, né come “fabbricabili”, sono imponibili ai fini IMU, e le esenzioni riservate ai terreni agricoli non sono ad essi applicabili.
Con Nota 3 gennaio 2013 la Fondazione istituita dall’ANCI ha rilevato infatti che tutti i benefici previsti dalla Legge per i terreni sono invariabilmente riferiti in modo espresso ed inequivoco alla fattispecie “terreni agricoli”.
Per pertinenza dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 – C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all’unita ad uso abitativo.
Dal 2012 i contribuenti potranno quindi computare le agevolazioni Imu previste per le abitazioni principali solo se le pertinenze rientrano in determinate categorie catastali, nonchè in numero limitato.
Si faccia attenzione che la norma non prevede la possibilità di computare tre pertinenze tra quelle indicate ma esattamente una per ciascuna delle categorie catastali: questo sta a significare che se il contribuente ha un C/2 un C/6 e un C/7 avrà la possibilità di considerarle tutte e tre pertinenze;
Al contrario se possiede tre C/6, solo uno di questi sarà considerato pertinenza mentre gli altri due saranno trattati con aliquota ordinaria.
Nel caso di più immobili nella stessa categoria catastale la circolare dell’Agenzia delle Entrate n° 3/DF del 2012, permette al contribuente di scegliere quale considerare pertinenza la quale normalmente sarà quella con la rendita maggiore.
Con Sentenza 25 ottobre 2012, n. 41662, la Corte di Cassazione ha chiarito che le notifiche al contribuente effettuate presso l’indirizzo reperito presso l’Anagrafe tributaria sono illegittime, se questo ha già spostato da tempo la residenza.
Nel caso di specie, il contribuente risiedeva da più di tre anni presso un indirizzo diverso; secondo la Suprema Corte, il solo fatto che la Guardia di Finanza avesse tratto l’indirizzo dalle risultanze dell’anagrafe tributaria è insufficiente a garantire che il contribuente, raggiunto solo per compiuta giacenza dai tentativi di notifica, dovesse ritenersi concretamente a conoscenza della pendenza del processo.
Lo scorso 24 ottobre 2012 è entrata in vigore la nuova disciplina applicabile ai contratti di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari la quale, in particolare, prevede:
– l’obbligo della forma scritta per i contratti di cessione, ad eccezione di quelli eseguiti nei confronti di consumatori finali;
– specifici termini per il pagamento dei corrispettivi, fissati in 30 giorni per le merci deteriorabili ed in 60 per le altre merci.
Si ricorda che tali disposizioni sono state introdotte dall’art. 62, D.L. n. 1/2012, c.d. “Decreto Liberalizzazioni” e che sono state attuate dal Decreto Ministeriale 19 ottobre 2012; si deve infine precisare che tali novità si applicano anche ai contratti in essere al 24 ottobre 2012, che devono pertanto essere adeguati ai nuovi requisiti entro il prossimo 31 dicembre 2012.
Con Sentenza 12 ottobre 2012, n. 17597 la Corte di Cassazione ha chiarito che il mancato trasferimento della residenza nella nuova abitazione entro diciotto mesi dal rogito determina la decadenza dall’agevolazione prima casa, anche nel caso in cui tale mancato trasferimento sia dovuto a lungaggini burocratiche.
Secondo la Suprema Corte, inoltre, il fatto che il contribuente svolga la sua attività professionale nell’appartamento acquistato non è sufficiente per evitare la decadenza dell’agevolazione, essendo necessario il trasferimento della residenza.
Con Sentenza 26 settembre 2012, n. 16348, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’Agente della Riscossione non può iscrivere ipoteca sui beni del contribuente se il debito d’imposta non supera 8.000 Euro.
La Suprema Corte, cassando la tesi di Equitalia che sosteneva che l’iscrizione dell’ipoteca non rientra tra gli atti esecutivi, ha spiegato che l’iscrizione ipotecaria è atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare e pertanto è soggetta ai limiti quantitativi di cui agli artt. 76 e 77, D.P.R. n. 602/1973.
Con Sentenza 5 settembre 2012, n. 14896, la Corte di Cassazione ha dichiarato, in relazione alla compravendita di un immobile di un contribuente, legittimo l’accertamento del reddito complessivo netto, determinato in via sintetica dall’ufficio, in quanto l’acquisto costituisce un indice di maggiore capacità contributiva. A nulla è valsa la difesa del ricorrente che sosteneva che gran parte del denaro necessario era stato fornito dai genitori, in assenza, però, di un atto pubblico o di altra documentazione idonea.
Secondo i giudici, infatti, le spese per l’acquisto dell’immobile sono “indicatori di capacità contributiva” che implicano un reddito netto complessivo superiore a quello dichiarato e giustificano l’accertamento sintetico ex art. 38, quarto comma, D.P.R. n. 600/1973.
In tempi di crisi capita sovente che le fatture/parcelle emesse a favore di enti pubblici avvalendosi del differimento di esigibilità dell’imposta sul valore aggiunto, non vengano pagate dagli enti a causa di mancanza di liquidità e/o altre cause.
È l’imprenditore a rispondere di bancarotta documentale anche se la mancata compilazione delle schede contabili e la conseguente mancata consegna al curatore fallimentare è dipesa dall’inerzia del commercialista.
A questa conclusione è giunta la Corte di Cassazione che, con la sentenza numero 3211 del 25 gennaio 2012, ha confermato la responsabilità di un imprenditore che non aveva consegnato le schede contabili al curatore fallimentare perché il commercialista non le aveva mai compilate. Continua a leggere
Il mese di Febbraio coincide con la stagione della caccia dei certificati di ritenuta d’acconto, prezioso documento per i professionisti necessario allo scomputo di quanto trattenuto dai sostituti di imposta
Il lavoro è improbo e spesso i sostituti prestano scarsa attenzione all’adempimento.
Facciamo il punto della situazione:
Assonime ricorda che il punto 4.4 del provvedimento del 22 dicembre 2010 consente la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un’altra precedentemente inviata, purché essa si riferisca al medesimo periodo temporale e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati.
Tale operazione non dà luogo all’applicazione di alcuna sanzione (circ. Agenzia delle Entrate del 30 maggio 2011 n. 24).
Pertanto, è possibile rettificare la comunicazione relativa all’anno 2010 inviando una nuova comunicazione entro il prossimo 1° marzo 2012.
Fornite dall’Agenzia delle Entrate (comunicato stampa Agenzia Entrate del 13.1.2012) altre quattro risposte a quesiti sullo spesometro.
Il più importante:
L’art. 45, lett. c), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (“Decreto Semplificazioni”), abrogando la lettera g), comma 1 e il comma 1-bis, art. 34, D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy), ha eliminato per tutti i titolari l’obbligo di stesura, entro il 31 marzo di ogni anno, del Documento Programmatico della Sicurezza (DPS).
Dopo l’annuncio della proroga al 31 gennaio 2012 del termine di presentazione della comunicazione di cui all’art. 21 del DL n. 78/2010 (cosiddetto “spesometro”) per l’anno 2010 (provvedimento direttoriale n. 186218/2011 del 21 dicembre 2011), con il comunicato stampa del 22 dicembre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori, e per certi versi inattesi, chiarimenti in relazione alle operazioni da includere nella comunicazione.
Come sempre, a soli pochi giorni dalla scadenza naturale dell’adempimento, con comunicato stampa del 21 dicembre 2011, viene prorogato al 31 gennaio 2012 il termine per il primo invio telematico della dichiarazione degli acquisti e vendite superiori a euro 25.000,00 effettuati nell’anno 2010.
Più giorni quindi per il nuovo e difficoltoso adempimento le cui innumerevoli problematiche non hanno ancora trovato soluzione.
Qui di seguito il link al provvedimento di rinvio
Con Risoluzione 16 dicembre 2011, n. 126, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che gli enti non commerciali che non esercitano alcuna attività di natura commerciale, ma solo attività istituzionale non sono soggetti all’obbligo di tenuta della contabilità, avendo esclusivamente l’obbligo di redazione dei rendiconti annuali e di raccolta fondi (se presenti).
Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, le disposizioni inerenti agli adempimenti contabili sono applicabili solo quando l’ente non commerciale eserciti un’attività abituale e sistematica di natura commerciale, anche non esclusiva.
Dal 1° gennaio 2012 il tasso degli interessi legali aumenta dall’1,5% al 2,5%, a causa della crescita dell’inflazione e della conseguente crescita dei tassi di interesse correnti sul mercato finanziario.
Lo stabilisce il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2011, n. 291.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26177/2011 depositata il 6/12/2011, ha stabilito un principio generale, in materia di applicazione retroattiva della disciplina riguardante l’omessa riproduzione cartacea, all’atto dell’avvio di accessi ed ispezioni, dell’annotazione delle operazioni registrate su supporti magnetici. Continua a leggere