Omessa IVA. Condanna per il liquidatore

cassazione Cassazione Penale, sentenza depositata il 23 settembre 2014

Risponde del reato di omesso versamento dell’IVA chi diviene liquidatore di una società di capitali senza alcun previo controllo di natura puramente documentale almeno sugli ultimi adempimenti fiscali.

È quanto emerge dalla sentenza 23 settembre 2014 n. 38687 con cui la Corte Cassazione ha reso definitiva la condanna inflitta al liquidatore di una società di capitali che non ha provveduto al saldo dell’IVA.

La difesa. Del tutto inutilmente il difensore ha fatto presente che la dichiarazione IVA per l’anno 2005 era stata presentata da altro soggetto, all’epoca legale rappresentante della società, e che l’imputato era diventato liquidatore appena qualche giorno prima della scadenza del termine utile per il versamento finale.

Osservazioni della S.C. La Terza Sezione Penale afferma che il liquidatore soggiace alla stessa disciplina riservata all’amministratore dagli articoli 2276 e 2489 del codice civile ed è quindi passibile della responsabilità dei reati fiscali previsti dal D.Lgs. 74 del 2000.

In particolare, in tema di omesso versamento dell’IVA da parte di una società di capitali, si è sostenuto che “versa quantomeno in dolo eventuale, e non in mera colpa, il soggetto che, subentrando ad altri dopo la dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, abbia assunto la carica di liquidatore, senza aver compiuto il previo controllo, di natura puramente documentale, sugli ultimi adempimenti fiscali” (cfr. Cass. n. 3636/2014).

Secondo gli Ermellini, infatti, il professionista che assume la carica di liquidatore si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze e, nel caso di specie, non si verteva in materia di debito verso l’Erario particolarmente remoto, occulto o di difficile accertamento, trattandosi dell’imposta dovuta sulla base dell’ultima dichiarazione sicché sarebbe stato sufficiente, prima di assumere la carica di liquidatore, subentrando peraltro al posto della figlia, di chiedere in visione la dichiarazione e l’attestato di versamento all’Erario dell’IVA a debito per adempire nel termine stabilito al pagamento dell’obbligazione tributaria.

In definitiva la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato, condannandolo alle spese e al versamento di mille euro, in favore della Cassa delle ammende.

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