L’insidia dei 12 euro

12 euroIn linea di principio Imu e Tasi non sono dovute quando la quota di imposta calcolata su base annua è inferiore ai 12 euro. I Comuni hanno però la facoltà di stabilire soglie minime di importi da versare inferiori: tali determinazioni non necessariamente si ritrovano nella delibera Imu o Tasi ma vanno ricercate, ad esempio, nel Regolamento comunale Iuc o addirittura nel Regolamento generale delle entrate del Comune.

L’errore più ricorrente è quello di considerare non dovuto il singolo versamento, di acconto o di saldo, se inferiore a 12 euro o al diverso limite stabilito dal Comune. Il raffronto con l’imposta minima da versare va invece fatto con l’imposta annua calcolata sulla base delle aliquote da applicarsi alla tipologia d’immobile posseduta: solo se l’imposta complessiva annua, così determinata, è inferiore alla soglia minima, il versamento è da considerarsi non dovuto. Se, ad esempio, un contribuente deve versare 11 euro in acconto e 11 euro a saldo dovrà comunque versare 22 euro a saldo.

La normativa impone di dividere l’imposta dovuta nell’anno in due rate, specificando che il versamento della seconda rata è eseguito a saldo dell’imposta dovuta «per l’intero anno», con eventuale conguaglio della prima rata versata. Perciò, nell’ipotesi in cui la rata di acconto non raggiunga l’importo minimo di 12 euro, col saldo occorrerà comunque calcolare l’importo dovuto per l’anno, conguagliando quanto versato o non versato nella rata di acconto, e se l’importo dovuto nell’anno è di 22 euro, questo sarà versato interamente a dicembre. In caso di errore, il contribuente può regolarizzare la propria posizione attraverso l’istituto del ravvedimento operoso che consente di versare quanto dovuto applicando una sanzione variabile e crescente in funzione del ritardo con cui avviene la regolarizzazione.

L’importo dovuto va altresì rapportato al singolo soggetto passivo. Nel caso di un fabbricato per il quale risulta complessivamente dovuto un importo di 30 euro, se questo è posseduto pro quota da tre contribuenti, che non hanno altri immobili, nessun importo sarà dovuto, posto che ognuno è tenuto a versare in ragione della propria quota di possesso.

  • Occorre infine ricordarsi che l’importo minimo non è da riferirsi al singolo oggetto imponibile ma a quanto dovuto complessivamente dovuto a titolo di imposta al Comune. Pertanto, se un contribuente deve corrispondere 40 euro per l’abitazione principale e 6 euro per un altro immobile, occorrerà versare 46 euro. Attenzione però alla Tasi: nel caso specifico di questo tributo, occorrerà prestare particolare attenzione al caso dei fabbricati locati. Se l’importo annuo dovuto per il fabbricato è di 70 euro, e il Comune ha posto a carico del detentore il 10% della Tasi, il possessore verserà due rate arrotondate a 32 euro e il detentore non verserà nulla, perché l’importo a suo carico è di complessivi 7 euro, cioè inferiore al minimo previsto. Attenzione, perché, proprio per questa ragione, diversi comuni hanno stabilito un diverso importo minimo da versare per la Tasi rispetto all’Imu.
Print Friendly, PDF & Email
Questa voce è stata pubblicata in F24, Imu. Contrassegna il permalink.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.