Le dimissioni del collegio sindacale

crisi impresaUna questione di particolare attualità è la sostituzione dei sindaci che non vogliano essere confermati in sede di rinnovo cariche, soprattutto nelle situazioni di crisi d’impresa laddove, magari, il collegio non viene remunerato da anni o si intravedano all’orizzonte rischi di concordato preventivo o, addirittura, di fallimento della società.

In tali situazioni, molti professionisti non intendono accettare il rinnovo (nel caso in cui il decorso triennale di nomina coincida con l’assemblea di approvazione del bilancio) o rassegnano le dimissioni dopo magari aver sconsigliato l’approvazione del bilancio.

In questo caso, sorge il problema degli effetti della mancata accettazione del rinnovo o delle dimissioni, laddove non vi fossero sindaci disponibili al subentro, o dove i due supplenti non fossero sufficienti a sostituire la terna dei sindaci dimissionari.

In considerazione della più recente giurisprudenza le due situazioni appaiono contrapposte.

Nel caso in cui uno o più membri del collegio sindacale, in assemblea delegata all’approvazione del bilancio, manifestino l’intenzione a non riassumere l’incarico, sarà in primo luogo opportuno che formalizzino la loro posizione ai membri del cda con raccomandata o PEC anteriormente allo svolgimento dell’assemblea, proprio per fornire i tempi tecnici ai soci per provvedere alla relativa sostituzione.

Attenzione però: qualora l’assemblea non fosse nelle condizioni di nominare l’intero nuovo collegio sindacale, è da ritenersi anche alla luce del comma 1 dell’art. 2400 c.c. che l’intero collegio uscente (costituito sia da membri che intendano riaccettare la nomina sia dal membro o dai membri che non intendano esser rinnovati) vada in prorogatio. Ciò in quanto la cessazione dei sindaci dalla carica non ha effetto, si legge nel citato articolo, fino al momento in cui il collegio non sia stato ricostituito.

Diversa appare la situazione qualora, invece, le dimissioni vengano rassegnate dal (o da più sindaci) in costanza di mandato. In queste situazioni, la giurisprudenza di merito post riforma del diritto societario si sta ormai da tempo orientando verso l’effetto immediato delle dimissioni dei sindaci a prescindere dalla loro sostituibilità, con conseguente obbligo di cancellazione dei dimissionari da parte dei competenti Registri delle imprese.
Recentemente, tale posizione è stata ad esempio ribadita dal Tribunale di Bari (ordinanza 3 febbraio 2013), con cui lo stesso ha ritenuto non ammissibile, nel caso di dimissioni dei sindaci, la prorogatio prevista dall’art. 2385 c.c. per gli amministratori.

La fattispecie della rinuncia, si legge in motivazione del foro Pugliese, “è espressamente  disciplinata dall’art. 2401 ult. comma, c.c., il quale prevede la convocazione dell’assemblea, da intendersi senza indugio, e non già la proroga”. Non solo: nell’ambito dell’art. 2401 comma 1 c.c., “la rinuncia è equiparata dalla norma alla morte, e quindi, in tal senso, senz’altro produttiva di effetti immediati”.

Non pregiudicano quanto sopra due sentenze della Cassazione Civile, formalmente emesse successivamente alla riforma (4 maggio 2012 n. 6788 e 18 gennaio 2005 n. 941), in quanto entrambe si riferiscono in realtà a situazioni decise nel merito, anteriormente alla riforma stessa, cioè a situazioni per cui l’articolo 2400 c.c. diversamente disponeva.
Dal 1° gennaio 2004, di contro, la giurisprudenza di merito assolutamente dominante è orientata a ritenere immediatamente operative le dimissioni dei sindaci indipendentemente dall’accettazione assembleare (assolutamente non richiesta) e dalla presenza di supplenti che possano subentrare (che, se presenti, è comunque necessario avvisare).
Sul tema, la pronuncia del Tribunale di Bari è infatti conforme a quelle del Tribunale di Treviso (1° marzo 2011), del Tribunale di Milano (2 agosto 2010), del Tribunale di Napoli (15 ottobre 2009) e della Corte d’Appello di Bologna (19 luglio 2007). Nella stessa direzione, peraltro, si pongono il Notariato del Triveneto (massima H.E.I del settembre 2006) e le Norme di comportamento del collegio sindacale dei dottori commercialisti (norma 1.6/2010). Di opposto avviso una giurisprudenza decisamente minoritaria: Trib. di Milano 2 febbraio 2010 e Trib. di Mantova 25 luglio 2009

 

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2 risposte a Le dimissioni del collegio sindacale

  1. Alida scrive:

    Nel caso in cui sia dimissionario l intero consiglio di amministrazione e tutto il collegio sindacale chi provvede a convocare l assemblea

  2. Alida scrive:

    Nel caso in cui sia dimissionario l intero consiglio di amministrazione e tutto il collegio sindacale chi convoca l assemblea

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