Esportatori abituali e Iva

BandiereGli esportatori abituali che fatturano ai propri clienti in regime di non imponibilità IVA, ove acquistino prodotti e servizi dai propri fornitori subendo la rivalsa ordinaria del tributo, verrebbero a trovarsi in una situazione creditoria strutturale, con ciò dovendo immobilizzare ingenti risorse monetarie in attesa di poter ricevere a rimborso il credito ovvero di poterlo compensare con altre
imposte o contributi dovuti.

Per sottrarsi a tale prospettiva è stata, allora, introdotta una possibilità per le imprese di evitare detto aggravio finanziario e, quindi, rispettando certi presupposti e procedure, è possibile effettuare acquisti senza corrispondere ai fornitori l’IVA sui beni e servizi acquistati. Gli esportatori abituali, quindi, sono ammessi ad acquistare beni e servizi senza dover corrispondere l’IVA, poiché l’art. 8, comma 1, lett. c) del DPR n. 633/72 stabilisce che costituiscono operazioni all’esportazione, non imponibili ai fini IVA, le cessioni e le prestazioni rese a soggetti che operano abitualmente con l’estero.

esportazioneIn linea generale, assume lo status di esportatore abituale chi, nell’anno solare precedente (“plafond fisso”) o nei dodici mesi precedenti (“plafond mobile”), ha registrato esportazioni e altre operazioni ad esse assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari conseguito nello stesso periodo e, quindi, dopo aver verificato la sussistenza di un valido plafond, l’esportatore abituale può inviare una cosiddetta “dichiarazione d’intento” ai suoi fornitori per agire in sospensione d’imposta, mentre chi riceve tale comunicazione deve procedere ad un invio telematico della stessa all’Agenzia (ex art. 1, comma 381 della L. 311/2004), il cui termine ultimo di spedizione, ex art. 2, comma 4 del DL 16/2012, è stato recentemente individuato “entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta”.

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