In tempi di crisi capita sovente che le fatture/parcelle emesse a favore di enti pubblici avvalendosi del differimento di esigibilità dell’imposta sul valore aggiunto, non vengano pagate dagli enti a causa di mancanza di liquidità e/o altre cause.
I contenziosi che ne scaturiscono spesso si concludono con proposte transattive da parte dell’ Ente che a fronte di grosse riduzioni di prezzo, si impegna a pagare pronta cassa.
Ottenuto l’accordo transattivo, l’Ente chiede la riemissione di nuove fatture con gli importi come da transazione.
Ma come comportarsi con le fatture già emesse anni prima?
L’art.26 della legge Iva ci impone il termine di 1 anno per effettuare le note di variazione.
E se l’anno è spirato?
Giunge in nostro soccorso la risoluzione n° 75/E del 5/3/2002 a cura della Direzione Centrale normativa e contenzioso, la quale recita che
“… le variazioni possono essere operate a prescindere dal tempo trascorso tra l’effettuazione dell’operazione imponibile e il momento in cui viene accertata l’inesigibilità…”