Erediti debiti? Il creditore può accettare l’eredità a tuo nome

giustiziadetSono deceduti i miei suoceri da circa 3 anni. Avevano una casa dove risiedono alcuni dei fratelli di mio marito. Presumo che la successione non sia mai stata fatta. Mio marito non è mai stato chiamato da nessuno e lui non si è attivato, abitando i suoi fratelli nella casa paterna.

Volevo sapere eventualmente se lui è ancora in tempo a fare la rinuncia all’eredità, anche se presumo debba andare al tribunale dove abitavano i genitori, e cosa comportano questi anni già passati a livello di multe, tasse o quant’altro.

E’ opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l’eredità. I termini per la presentazione sono: se si è in possesso di beni ereditari: tre mesi dal decesso (art. 458 codice civile) se non si è in possesso dei beni ereditari: fino alla prescrizione del diritto (10 anni).

I creditori del chiamato all’eredità che ritengono di essere stati danneggiati dalla sua rinuncia possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e per conto del rinunziante, per potersi rivalere sui beni ereditari, sino alla concorrenza dei loro crediti.

I presupposti dell’impugnabilità della rinunzia sono:

  • la sussistenza di una rinuncia vera e propria dell’eredità;
  • il danno causato al creditore del rinunziante, a causa del fondato timore che i beni di quest’ultimo non siano sufficienti al soddisfacimento del creditore stesso.

Concessa l’autorizzazione ad accettare in vece del rinunziante, il creditore non diventa erede perché la rinuncia conserva i suoi effetti, ma ha esclusivamente il diritto di soddisfarsi sui beni dell’eredità fino alla concorrenza del suo credito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha stabilito che il creditore può contestare che il suo debitore abbia rinunciato a un’eredità, la cui accettazione avrebbe incrementato il suo patrimonio, qualora la rinuncia comporti un «danno sicuramente prevedibile» per il creditore «nel senso che ricorrano fondate ragioni per ritenere che i beni personali del debitore possano non risultare sufficienti per soddisfare del tutto i suoi creditori». Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 29 aprile 2016, n. 8519.

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