Distacco dipendenti esente Iva soltanto se l’operazione è neutra

personaleNessun vantaggio economico deve derivare dal prestito di personale. Cioè, è necessario che la vicenda non comporti guadagni né per il distaccante né per il distaccatario

La Corte suprema, con la sentenza 14053 del 3 agosto, si è pronunciata sul dibattuto tema dell’assoggettabilità a Iva di un’operazione qualificata dalle parti come “prestito di personale”.
La normativa comunitaria e quella nazionale (articolo 9 della direttiva Ce, n. 77/388, del 1977; articolo 56 della direttiva, n. 2006/112/Ce e articolo 7-septies, comma 1, Dpr 633/1972) prevedono che il “distacco” – o “messa a disposizione” o “prestito di personale” – costituisce una prestazione di servizi astrattamente destinata a essere assoggettata all’imposta sul valore aggiunto.
 
Malgrado ciò, è stato fin da subito sostenuto che tale regola generale non avrebbe potuto trovare applicazione nel caso in cui il distaccatario si fosse limitato a rimborsare al distaccante il solo costo dei dipendenti (Cassazione, sentenza 1788/1996).
La tesi ha trovato conferma anche nella prassi amministrativa.

Con numerosi interventi è stata, infatti, affermata l’inapplicabilità dell’Iva nell’ipotesi in cui il beneficiario del prestito avesse restituito al concedente una somma esattamente uguale alle retribuzioni e agli altri oneri previdenziali e contrattuali, partendo dal presupposto secondo il quale le prestazioni di servizio assumevano rilevanza ai fini del pagamento del tributo soltanto se ne fosse derivato un vantaggio economico (cfr, tra le altre, le risoluzioni nn. 500091/1974, 505366/1974, 5001601/1974, 500013/1976, 411847/1981 e 333652/1981).
 
Sullo stesso argomento è successivamente intervenuto il legislatore che, con l’articolo 8, comma 35, della legge 67/1988, ha stabilito che “non sono da intendere rilevanti agli effetti dell’IVA i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”.
 
L’Amministrazione finanziaria, dal canto suo, ha sottolineato che per restare fuori dal campo di applicazione dell’Iva occorre la duplice condizione che:

  1. si tratti di un vero e proprio distacco di personale, ovverosia di un accordo in forza del quale un soggetto, al fine di soddisfare un proprio specifico interesse, mette a disposizione di un altro delle persone a lui legate da un rapporto di lavoro subordinato
  2. il distaccatario riversi al distaccante una somma esattamente pari al costo retributivo e previdenziale dei dipendenti utilizzati, dato che il riconoscimento di un corrispettivo maggiore o minore comporterebbe l’inapplicabilità dell’agevolazione, con conseguentemente sottoposizione a Iva dell’intero importo pattuito (risoluzioni nn. 152/1995, 262/2002 e 346/2002).

 
I giudici di legittimità hanno inizialmente condiviso tale impostazione, stabilendo con sentenza 1788/1996 che, indipendentemente dalla natura interpretativa o innovativa della legge 67/1988, restava comunque il fatto che il distacco o prestito di personale non costituiva operazione imponibile fintanto che l’impresa beneficiarla si fosse limitata a rifondere le sole retribuzioni nonché gli oneri fiscali e previdenziali e le altre spese sostenute per i dipendenti.
La Commissione tributaria centrale, in una ipotesi in cui il rimborso era stato commisurato al costo medio dei dipendenti e non a quello in concreto gravante sul concedente, dopo aver confermato l’orientamento adottato dalla Corte suprema, ha affermato altresì che “per escludere dall’assoggettamento ad IVA le somme percepite per prestiti o distacchi di personale, occorreva l’esatta corrispondenza di esse a quanto pagato dal distaccante” (Cassazione, sentenza 3523/2001).
 
Va comunque detto, a questo punto, che la disposizione contenuta nell’articolo 8, comma 35 della legge 67/1988 è tuttora in vigore anche dopo l’adozione dell’articolo 30 del Dlgs 276/2003 (legge Biagi). Con tale provvedimento, infatti, il legislatore si è limitato a definire e disciplinare gli aspetti civilistici del distacco di personale, senza occuparsi di quelli tributari.
Invero è stata introdotta un’eccezione al regime normale, prevedendo che il distacco di personale – che, come detto, integrerebbe in astratto una prestazione di servizi soggetta a Iva – non può, in concreto, essere considerato tale nel caso in cui il beneficiario rimborsi al concedente il solo costo del personale utilizzato. Tale rimborso deve ricomprendere le retribuzioni e gli altri oneri in modo da rendere la prestazione irrilevante ai fini Iva, come riconosciuto dall’Amministrazione finanziaria. Deve trattarsi dunque di una operazione sostanzialmente neutra, cioè di una vicenda che non comporta un guadagno per il distaccante, ma nemmeno un risparmio per il distaccatario.
 
Tanto premesso, la Corte suprema, con la sentenza 14053del 3 agosto, ha evidenziato che “la diversità concettuale tra l’art. 30 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (ed legge Biagi) che si è limitato a definire e disciplinare gli aspetti civilistici del distacco di personale, senza occuparsi di quelli tributari che, pertanto, continuano ad essere regolati dalla L. n. 67 del 1988, art. 8, comma 35. Pertanto il distacco di personale che integra in astratto una prestazione di servizi soggetta all’IVA non può, in concreto, più essere considerato tale nel caso in cui il beneficiario rimborsi al concedente il solo costo del personale utilizzato. Irrilevanti appaiono, dunque, le circostanze, di natura civilistica, relative alla distinzione dell’istituto del “distacco di personale” dal “prestito di personale” con riferimento alle circostanze che escluderebbero il primo istituto desunte del mancato distacco fisico dei dipendenti della soc. presso la ricorrente, il mantenimento del potere direttivo e gerarchico della prima nei confronti dei propri dipendenti e la responsabilità … nei confronti della ricorrente dell’operato del proprio personale dipendente nonché la temporaneità delle prestazioni”.

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