Collegio sindacale anche nelle Srl

 Secondo il Consiglio Notarile di Milano, la nuova Legge di stabilità è derogabile dallo statuto

Dopo i primi interventi della dottrina e dopo la Nota interpretativa del nostro Consiglio nazionale, è del 6/12/2011 la massima (n. 123/2011) della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano sulle modifiche apportate dalla L. 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità) alla disciplina del collegio sindacale.

Il documento prende in considerazione l’intervento normativo con riferimento a quanto rilevante per l’attività notarile in sede di verifica di legittimità degli atti societari, ma contiene, inevitabilmente, notevoli spunti anche per la nostra attività professionale.

Un primo aspetto esaminato dall’autorevole contributo interpretativo riguarda la decorrenza delle nuove disposizioni. La Legge di stabilità entra infatti in vigore il 1° gennaio 2012 e quindi ci si è posti il problema della sorte dei collegi sindacali in carica a tale data.

Il CNDCEC, nella Nota interpretativa dello scorso novembre, ha affermato che la L. n. 183/2011 non può determinare l’automatica decadenza del collegio sindacale in carica, in quanto le cause di decadenza rispondono ad un principio di tassatività.

Avverso tale ricostruzione, si è obiettato in dottrina che la modifica radicale del sistema (con l’introduzione del sindaco unico) potrebbe ben configurare un’ipotesi di decadenza prevista per legge.

Il Consiglio Notarile di Milano affronta la questione, interrogandosi in primo luogo sulla tassatività delle nuove disposizioni contenute nell’art. 2477 c.c.

In altri termini, la Commissione si interroga, dopo la Legge di stabilità, sulla legittimità delle clausole statutarie che prevedono la costituzione dell’organo di controllo in forma collegiale.

Per i notai milanesi, non basta il dato letterale della norma.

Secondo i notai milanesi, la questione non può essere risolta sulla base del mero dato letterale “frutto di una frettolosa modifica legislativa”; per affermare la natura inderogabile dell’art. 2477 occorrerebbe individuare un interesse generale, non disponibile da parte dei soci, volto ad evitare che una srl ricorra al collegio sindacale e non al sindaco unico.

Secondo la massima si tratta di una soluzione non accettabile, in quanto non si può negare ai soci la possibilità di dotarsi di una struttura collegiale di controllo, anche nei casi in cui questi siano disponibili a sopportare costi eventualmente maggiori derivanti dalla struttura pluripersonale.

Da ciò derivano due importanti conseguenze:

– le clausole statutarie rimangono valide anche dopo il 1° gennaio 2012;

– i collegi sindacali in carica al 1° gennaio 2012 non cessano fino alla naturale scadenza.

Appurato che una srl il cui statuto preveda il collegio sindacale può continuare a mantenere la struttura collegiale, la massima si chiede se le società che vogliono adottare il sindaco unico debbano invece modificare il proprio statuto.

Sul punto, occorre precisare che il Consiglio Notarile di Milano non prende posizione sulla rilevanza del rinvio operato dall’art. 2477 comma 5 alla disciplina delle spa e in particolare all’art. 2397 comma 3 c.c., il quale prevede che “per le società aventi ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro lo statuto può prevedere che l’organo di controllo sia composto da un sindaco unico”.

Ciò in quanto la soluzione del quesito (che anche secondo il Consiglio Notarile di Milano “appare quanto meno incerta”) non incide sulla legittimità delle clausole statutarie.

Come è noto, invece, secondo il CNDCEC, il richiamo operato alla disciplina delle spa impone alle società di maggiori dimensioni la nomina del collegio sindacale.

Tornando alla srl che vuole dotarsi del sindaco unico, ove consentito, la massima n. 123 afferma che non è necessario modificare lo statuto, eccezion fatta per quelle ipotesi in cui le clausole statutarie evidenzino l’esistenza di specifici interessi dei soci, correlati alla composizione pluripersonale dell’organo di controllo.

Tale è il caso, ad esempio, di clausole che prevedano il voto di lista con il riconoscimento della nomina di un sindaco ai soci di minoranza.

Un ultimo aspetto riguarda i sindaci supplenti nel caso di nomina di sindaco unico. Secondo la massima, le norme in materia di sindaci supplenti sono inapplicabili all’organo di controllo monocratico.

La semplicità che caratterizza tale forma di controllo, secondo il Consiglio Notarile di Milano, risulta incompatibile con l’applicazione analogica della nomina preventiva e dell’automatica sostituzione del sindaco cessato.

Pertanto, non è necessario che la nomina dei supplenti sia prevista dallo statuto, né deliberata in assemblea; se viene meno l’organo monocratico di controllo, occorre provvedere ad una nuova designazione da parte dei soci.

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