Associazioni sportive dilettantistiche: chiarimenti contabili e fiscali

Asd

 Con Circolare 24 aprile 2013, n. 9, l’Agenzia della Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli adempimenti contabili e formali necessari per accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla Legge n. 398/1991 per le associazioni e le società sportive dilettantistiche.

In particolare, le Entrate precisano che:

nel caso in cui gli enti in esame abbiano optato per il regime in oggetto sono tenuti ad annotare, anche con unica registrazione entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al D.M. 11 febbraio 1997. La mancata osservanza (per errore o per dimenticanza) di tale adempimento comporta, l’applicabilità della sanzione amministrativa prevista in materia di violazioni degli obblighi relativi alla contabilità (da euro 1.032 ad euro 7.746) ma non la decadenza dal regime agevolato;

la mancata redazione del rendiconto ai sensi dell’art. 22 D.P.R. n. 600/1973 non determina l’inapplicabilità della disposizione di esclusione dall’IRES per i proventi realizzati (art. 25, comma 2, L. n. 133/1999) e non rilevati in tale rendiconto, sempre che, in sede di controllo, sia comunque possibile fornire una documentazione idonea ad attestare la realizzazione dei proventi esclusi dal reddito imponibile. Resta ferma l’applicabilità delle sanzioni per la mancata osservanza degli obblighi relativi alla tenuta dei documenti contabili (da euro 1.032 ad euro 7.746).

Si ricorda infine che la normativa prevede precise modalità di convocazione e verbalizzazione delle assemblee al fine di “misurare” la reale natura associativa e il grado di democraticità dell’ente. Tuttavia, si può ritenere che l’adozione di forme di convocazione dell’assemblea diverse da quelle tradizionali (sms o e-mail) o l’occasionale mancato inserimento di tutti i nomi dei partecipanti nei verbali di assemblea o degli associati nel libro soci non costituiscono elementi che comportino necessariamente la decadenza dai benefici recati dalla Legge n. 398/1991.

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