Con Ordinanza 8 ottobre 2014, n. 21289, la Corte di Cassazione ha precisato che il contribuente può usufruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa anche se è proprietario, nello stesso Comune, di una piccola quota di un altro immobile.
Il possesso di una quota esigua di un’abitazione (nel caso in esame del 5%), non comporta il potere di disporre dell’immobile come proprio e non si realizza, quindi l’intento abitativo. La facoltà di usare il bene comune, inoltre, non permette di destinare la casa ad abitazione di uno solo dei proprietari.