Cassazione: i prelevamenti non rilevano per i professionisti

professionistiDopo dieci anni esatti dalla sua formale introduzione, “cade” la presunzione in materia di indagini finanziarie che consente al Fisco di desumere l’esistenza di compensi non dichiarati sulla base dei prelevamenti effettuati dai lavori autonomi, professionisti in primis, sui loro conti correnti. La presunzione, infatti, è lesiva del principio di ragionevolezza e di capacità contributiva e, quindi, incostituzionale.

Lo ha stabilito la Consulta, con l’attesissima sentenza n. 228 depositata ieri 6 ottobre 2014.

Giunge così al termine il dibattito sulla legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo del DPR 600/1973, laddove stabilisce che sono posti come ricavi o compensi a base delle rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei rapporti finanziari intrattenuti con gli intermediari.

Come noto, prima della modifica introdotta dall’art. 1 della legge 311/2004, che ha aggiunto il riferimento ai “compensi” al predetto art. 32, quest’ultimo prevedeva nella sua formulazione testuale il solo termine “ricavi”, per cui si riteneva che la presunzione riguardante i prelevamenti fosse applicabile soltanto ai titolari di reddito d’impresa. Con la novella legislativa del 2004, però, era stato aggiunto il riferimento ai compensi e, pertanto, si era giunti alla conclusione che detta presunzione fosse applicabile anche ai lavoratori autonomi.

La Corte di Cassazione ha sempre sostenuto, con un orientamento consolidato, che la presunzione che assiste i prelevamenti trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi anche prima delle modifica operata dalla legge 311/2004, atteso che il legislatore, nel prevedere che le movimentazioni finanziarie non giustificate e non contabilizzate integrano “ricavi”, secondo il testo previgente, ha inteso designare con tale termine non solo i redditi d’impresa, ma anche i “compensi” professionali e di lavoratore autonomo (ex plurimis, Cass. nn. 19692 e 802 del 2011; nn. 11750 e 22179 del 2008).

Alcuni anni fa si sarebbe dovuta pronunciare sulla questione anche la Corte Costituzionale, ma, con la sentenza n. 318/2011, la Consulta si era limitata a dichiarare la questione inammissibile per difetto di motivazione.
Con la pronuncia di ieri, invece, a seguito di ordinanza di rimessione della C.T. Reg. del Lazio n. 27/29/13, la Consulta ha finalmente esaminato il merito della questione. Per la Corte Costituzionale, la figura del lavoratore autonomo, pur avendo talune caratteristiche in comune con quella dell’imprenditore, conserva delle specificità che conducono a ritenere arbitraria l’omogeneità di trattamento prevista dalla disposizione censurata, secondo cui anche per il lavoratore autonomo, come per l’imprenditore, il prelevamento dal conto corrente corrisponde ad un costo da cui a sua volta si origina un ricavo.

In effetti, per gli imprenditori, la Consulta, già con la sentenza n. 225/2005, aveva stabilito la legittimità costituzionale della presunzione in oggetto, atteso che essa risulta congruente con il fisiologico andamento dell’attività imprenditoriale, caratterizzata dalla necessità di continui investimenti al fine di ottenere ricavi. Ciò, però, non avviene, come ben evidenziato dalla Consulta con la pronuncia di ieri, per i lavoratori autonomi, atteso che l’attività di tali figure è caratterizzata dal preminente apporto del lavoro proprio e la marginalità dell’apparato organizzativo, ben emergendo ciò soprattutto nelle professioni liberali.

Apparato contabile con commistioni tra sfera privata e professionale
Per di più – ha aggiunto la Corte Costituzionale – se si considera che l’apparato contabile previsto per tali soggetti è di tipo semplificato, con frequenti commistioni di entrate e spese tra sfera privata e professionale, è evidente “la non ragionevolezza della presunzione” per cui i prelievi ingiustificati dai conti correnti di un lavoratore autonomo possano essere considerati dal Fisco come investimenti nell’ambito professionale da cui derivi un reddito.

Del resto, della irragionevolezza della presunzione in oggetto si era già resa conto, in qualche modo, anche l’Amministrazione finanziaria, che, infatti, relativamente ai prelevamenti bancari di minore entità dei professionisti, aveva già da tempo invitato gli Uffici ad esonerare tali soggetti dal fornire una precisa prova in proposito, attesa la riconducibilità di tali operazioni alle normali esigenze personali e familiari (punto 7 della circolare n. 28/2006; nello stesso senso, punto 5.4 della circ. n. 32/2006). Con la più recente circolare n. 25/2014, peraltro, è stato ribadito che “le presunzioni fissate dalla citata norma a salvaguardia della pretesa erariale devono essere applicate dall’Ufficio secondo logiche di proporzione e ragionevolezza avulse da un acritico automatismo”.

In dottrina, con la circolare 39/IR del 4 agosto scorso, l’IRDCEC aveva già evidenziato i profili di illegittimità dell’applicazione retroattiva delle presunzioni bancarie a carico dei professionisti.
La Consulta, però, con la pronuncia di ieri, ha compiuto un passo ulteriore – ed è bene ribadirlo – stabilendo che la disposizione in parola, laddove richiama i compensi, è incostituzionale, a prescindere dalla questione riguardante il timing della sua applicabilità. La presunzione in oggetto, infatti, per i lavoratori autonomi, stante le caratteristiche peculiari di tali figure, come sopra rilevato, è irragionevole e tradisce il principio di capacità contributiva, e quindi non può mai trovare applicazione.

Se la Consulta ha sostanzialmente fatto venir meno il riferimento nell’art. 32 ai “compensi”, la disposizione e quindi la presunzione relativa ai prelevamenti rimane comunque pienamente efficace in relazione ai “ricavi” previsti sin dall’origine nel testo di legge. Ma si tratta – a ben vedere – di quei ricavi che per la Cassazione, secondo il consolidato filone sopra richiamato, dovevano già essere interpretati in maniera estensiva prima della L. n. 311/2004, giungendo a comprendere i “compensi” dei lavoratori autonomi. È auspicabile attendersi, allora, un cambio di rotta della Cassazione, atteso che diversamente verrebbe vanificato il decisum della Consulta.

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